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Comunicazioni dell’A.E. agli esercenti relative ai dati delle fatture e dei corrispettivi telematici che risultano essere stati trasmessi in ritardo rispetto ai termini consentiti
Protocollo n. 61196/2023

Gentili clienti
vi segnaliamo, per informazione, il Provvedimento in oggetto, con il quale viene stabilito che l’Agenzia delle entrate invierà agli esercenti interessati una comunicazione contenente i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici che risultano essere stati trasmessi in ritardo rispetto ai termini consentiti.
Si ricorda in proposito che i termini consentiti dalla normativa vigente sono:
a)    per le fatture emesse in via “ordinaria”, dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 1, primo periodo del DPR n. 633/1972);
b)    per le fatture emesse in via “differita”, il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (art. 21, comma 1, secondo periodo, lettera a) del DPR n. 633/1972);
c)     per altre particolari ipotesi di fatturazione, i termini previsti dalle specifiche normative;
d)    per i corrispettivi giornalieri, dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 2, comma 6 ter, primo periodo, del D. Lgs. n. 127/2015).
La comunicazione sarà effettuata dall’Agenzia delle entrate esclusivamente tramite invio al domicilio digitale (es.: PEC) dell’esercente; quest’ultimo potrà consultare le informazioni di dettaglio all’interno della propria area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
In particolare, per quanto riguarda l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i seguenti dati che costituiranno informazione di una “presunta anomalia”:
1)    Numero degli invii trasmessi in ritardo;
2)    ID Invio;
3)    Matricola dispositivo;
4)    Data di rilevazione;
5)    Data di trasmissione.
L’esercente, eventualmente valendosi dell’opera professionale del proprio consulente, dovrà verificare la correttezza o meno dei dati che gli sono stati messi a disposizione e:
a)    ove non li ritenga corretti (e quindi ritenga non sussistente il ritardo nella trasmissione), potrà richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia;
b)    ove invece li ritenga corretti (e quindi ritenga sussistente il ritardo nella trasmissione), potrà regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (c.d. “ravvedimento”).
Nella comunicazione ricevuta da AE, l’esercente troverà inoltre l’indicazione delle modalità attraverso le quali potrà:
a)    consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
b)    richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
c)     regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
Vi suggeriamo pertanto, qualora doveste ricevere dall’Agenzia delle entrate tale comunicazione, di effettuare un tempestivo esame delle presunte violazioni al fine di segnalare eventuali fatti e/o circostanze che possano escludere la pretesa violazione ovvero, in caso contrario, possano consentire di beneficiare della riduzione delle sanzioni previste.

Il testo completo del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate è disponibile qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/